La nostra Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica possa nominare cinque senatori a vita, scelti tra personaggi che abbiano “illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. Diventano senatori a vita – di diritto – anche gli ex Presidenti della Repubblica, salvo rinuncia. Nella storia della nostra repubblica sono stati nominati senatori a vita personaggi come Toscanini, Montale, De Filippo, Bobbio, Agnelli e la Montalcini, così come anche illustri politici (Andreotti, Fanfani, Nenni, Napolitano e altri).
La nomina dei senatori a vita è in realtà un lascito dello Statuto Albertino, la nostra prima carta costituzionale, datata 1848. Lo Statuto prevedeva un sistema bicamerale formato da una Camera dei Deputati e da un Senato del Regno. Mentre la Camera dei Deputati era eletta dal popolo (anche se durante la storia del Regno non si raggiunse mai il suffraggio universale) il Senato del Regno era interamente nominato dal Re, tra personalità appartenenti a categorie indicate tassativamente dallo Statuto.
I senatori a vita dell’attuale costituzione repubblicana sono dunque quanto rimane di quell’antica impostazione del Senato, un Senato formato da personalità scelte appositamente dal Capo dello Stato (il Re).
Così recitava l’art 33 dello Statuto Albertino:
Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di 40 anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1 – Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato
2 – Il Presidente della Camera dei deputati
3 – I deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio
4 – I Ministri di Stato
5 – I Ministri segretari di Stato
6 – Gli Ambasciatori
7 – Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni
8 – I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti
9 – I primi Presidenti dei Magistrati di appello
10 – L’Avvocato generale presso il Magistrato di cassazione ed il Procuratore Generale dopo cinque
anni di funzioni
11 – I Presidenti di classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni
12 – I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei conti, dopo cinque anni di funzioni
13 – Gli avvocati generali o Fiscali Generali presso i Magistrati di appello, dopo cinque anni di funzioni
14 – Gli ufficiali generali di terra e di mare. Tuttavia i maggiori generali e i Contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività
15 – I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni
16 – I membri dei Consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro Presidenza
17 – Gli intendenti generali, dopo sette anni di esercizio
18 – I membri della Regia accademia delle scienze, dopo sette anni di nomina
19 – I membri ordinari del Consiglio superiore di istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio
20 – Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria
21 – Le persone che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria



