“Moby Dick”, Herman Melville

mobydickNon molto tempo fa qualcuno annotò che il romanzo “è una macchina per generare interpretazioni” (Umberto Eco, Postille a “Il nome della rosa”, 1983). Osservazione nient’affatto nuova, se vogliamo, ma che calza alla perfezione per un testo come Moby Dick, che nonostante i lineamenti del romanzo d’avventura e la dimensione conseguentemente realistica (accentuata dalle frequenti digressioni sulla baleneria) si presenta come un’opera dall’alto valore allegorico, tale da appassionare generazioni di letterati e lettori nella ricerca del suo significato più autentico. Moby Dick è entrato nell’immaginario collettivo non solo grazie alle ancestrali fantasie suscitate dalla lotta tra il mostro marino e il temerario capitano Achab, ma anche per la natura intrinsecamente simbolica di questa lotta. Il mito della balena bianca deve molto all’affascinante enigma interpretativo sotteso all’intera trama, la cui soluzione diventa la principale motivazione nella corsa all’ultima pagina.

Trama

La voce narrante di Moby Dick è Ismaele, un giovane maestro di scuola che vive nell’America del Nord della prima metà dell’ottocento e che non avendo nulla di particolarmente caro a terra decide di darsi alla navigazione dell’oceano. Ismaele compie i suoi primi viaggi da marinaio sulle navi mercantili e in breve tempo scopre nella vita di mare la migliore via di fuga contro le avversità dell’esistenza: “è un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione. Ogni volta che m’accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell’anima mi scende un novembre umido e piovigginoso […], allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto”. Desideroso di avventure sempre più coinvolgenti, abbandona il commercio marittimo per cimentarsi nella rischiosa caccia alle balene. Si dirige dunque verso l’isola di Nantucket, il più famoso porto di baleniere degli Stati Uniti. Inconsapevole di ciò che lo attende, salpa sul Pequod, la nave del capitano Achab, il quale ha giurato vendetta contro Moby Dick, un gigantesco capodoglio bianco che nella precedente caccia gli ha mozzato una gamba. Il Pequod e tutto il suo equipaggio sono dunque lanciati all’inseguimento della balena, in una ricerca che, fin dall’inizio, sembra gravata da un’ombra di maledizione e che, per essere ispirata unicamente a un cieco desiderio di vendetta, appare folle e destinata a un esito drammatico.

Achab e la balena

I due capitoli più belli di Moby Dick sono Il cassero e La sinfonia. Entrambi descrivono con grande efficacia l’irrazionale ossessione del capitano Achab, che sceglie deliberatamente di sacrificare quanto resta della sua vita e delle proprie energie all’uccisione della balena, rinunciando a tutto il resto, a partire dalla famiglia e dai legami umani a lui più cari, senza curarsi delle tragiche conseguenze a cui rischia di andare incontro. Il tormento della vendetta consuma interamente Achab, il quale abbandona tutte le sue doti di raziocinio in preda a un delirio di onnipotenza. La balena da lui inseguita con tanta tenacia è descritta da Melville come un animale dalla forza terrificante e dall’intelligenza malvagia. Per questo motivo più di qualcuno ha pensato di interpretare la balena come l’emblema delle forze oscure della natura, se non come l’incarnazione del male stesso.

Per me la Balena Bianca è questo muro, che mi è stato spinto accanto. Talvolta penso che di là non ci sia nulla. Ma mi basta. Essa mi occupa, mi sovraccarica: io vedo in lei una forza atroce innerbata da una malizia imperscrutabile. Questa cosa imperscrutabile è ciò che odio soprattutto: e sia la Balena Bianca il dipendente o sia il principale, io sfogherò su di lei questo mio odio. Non parlarmi di empietà, marinaio: io colpirei il sole, se mi facesse offesa”.

È questo probabilmente il passaggio più esplicito del romanzo, ma ancora non ci dice molto su cosa rappresenti il duello tra il monomaniaco Achab e l’inafferrabile Moby Dick. Molti hanno paragonato Achab all’Ulisse di Dante e in effetti le somiglianze sono parecchie: entrambi i personaggi sono dominati da un unico pensiero e terminano ingloriosamente la propria parabola, inghiottiti dal mare: tuttavia, se nella vicenda dell’eroe omerico cantata dal Poeta è la sete di conoscenza a determinare la tragedia, nel personaggio di Melville non pare riscontrarsi una simile tensione. Non è la brama di conoscenza a trascinare Achab nell’abisso, ma l’insensata presunzione di poter condurre la propria azione oltre ogni limite umano. Il desiderio di vendetta è la passione che brucia lentamente Achab e che lo priva sciaguratamente della capacità di discernere tra bene e male, tra ragionevolezza e follia. Per questa ragione, nonostante i tantissimi riferimenti più o meno espliciti all’Antico Testamento, Moby Dick mi è sembrata un’epopea più greca che cristiana: a dannare Achab non è tanto un’offesa recata a Dio, ma il suo pertinace rifiuto a riconoscere l’esistenza di un confine che l’uomo non dovrebbe mai superare e di cui invece dovrebbe essere sempre consapevole e riverente.

Stile

Una delle caratteristiche più singolari del capolavoro di Melville è la mescolanza di stili che si alternano tra un capitolo e l’altro, come se l’autore avesse voluto cantarci le meraviglie della balena nel maggior numero di forme letterarie possibili. Si succedono così la narrativa tipica del romanzo d’avventura, il tono lirico del poema, la descrizione asettica del trattato scientifico e l’ispirazione manifestamente teatrale di molti dialoghi. Allo stesso tempo, non è raro che l’autore tragga spunto da una nozione di cetologia o di caccia alle balene per una riflessione a sfondo filosofico o spirituale. Una simile operazione letteraria può apparire nei suoi esiti confusionaria e disorientante, e a tratti obiettivamente lo è. Essa risponde tuttavia a una precisa scelta contenutistica ancor prima che stilistica, perché Melville, attraverso la balena, nutre l’ambiziosa pretesa di raccontarci per disteso il mondo e le leggi universali che lo governano, e non trova modo migliore di farlo se non mescolando scienze, filosofia, epica, avventura, religione e gli stili che di volta in volta meglio si addicono a queste materie. La prosa dello scrittore americano è ricca e sovrabbondante; sacrificando spesso la mera narrazione alla pretesa poc’anzi descritta, purtroppo non è raro che pecchi in linearità e scorrevolezza. Le pagine richiedono una costante attenzione al lettore, il quale, non senza fatica, riceve in cambio una notevole quantità di spunti di riflessione. Per questo Moby Dick è uno di quei libri che alla fine restano e lasciano il segno.

L’aequitas romana

bilancia

Come ha ricordato il romanista Guarino, “la nozione dell’aequitas è tra le più essenziali per la comprensione del diritto romano nel suo sviluppo storico, ma è nel contempo tra le più evanescenti e incerte e contraddittorie che le fonti romane ci offrano”. Le maggiori difficoltà vengono dal fatto che i giuristi romani – per via del loro approccio strettamente casistico – ci hanno lasciato solo sporadiche definizioni del concetto di aequitas, senza elaborare alcuna dottrina paragonabile a quella aristotelica. Per quanto concerne l’origine dell’aequitas nell’antica Roma, pare certo che l’arte retorica abbia svolto un ruolo fondamentale nella sua affermazione, come testimonia un passo di Cicerone: “In hoc genere pueri apud magistros exercentur omnes, cum in eius modi causis alios scriptum alios aequitatem defendere docentur”. Sappiamo che qualche illustre giurista romano conosceva l’Etica Nicomachea: ne abbiamo conferma dal riferimento in alcune opere al concetto di synallagma, trattato e approfondito proprio da Aristotele. Tuttavia, secondo alcuni autorevoli romanisti è da escludersi una derivazione greca dell’aequitas romana, il che sarebbe confermato anche dal diverso valore etimologico del termine epieikeia il quale indica la convenienza (tant’è che qualcuno ha proposto di tradurlo col vocabolo latino “convenientia”). Non bisogna tuttavia commettere l’errore di attribuire eccessiva importanza al dato filologico: come ha osservato Frosini, non possiamo limitarci a un semplice confronto di vocaboli, ma dobbiamo valutare il significato che i due termini hanno poi assunto nella loro operatività. Sotto questo profilo, aequitas ed epieikeia hanno senz’altro qualcosa in comune, dal momento che fanno riferimento “a un determinato atteggiamento pratico, cioè al comportamento del giudice nell’atto di formulare un giudizio giuridico”. Certamente vi sono anche delle differenze, ma prima di analizzarle è necessario indagare il concetto di aequitas, il che richiede una ricognizione storica delle varie fasi del diritto romano, dal momento che l’evoluzione dell’aequitas è strettamente connessa a quella delle strutture politiche, economiche e giuridiche dell’antica Roma.

L’evoluzione storica dell’aequitas romana

Com’è noto, le prime fasi del diritto romano furono caratterizzate dallo ius civile, un diritto rigido e formale, di derivazione sacrale, riservato ai soli cives romani e considerato eterno, perfetto ed immutabile. Il regno dello ius civile dominò incontrastato finché i romani non estesero la propria influenza politica, militare e commerciale sul Mediterraneo (attorno alla metà del III sec. a.C.). Roma era ormai una realtà politica diversa da quella dei secoli passati, confinata alle terre del Lazio: il contatto con nuovi popoli (sottomessi e non) portava con sé la necessità di un’innovazione nell’ordinamento giuridico romano, che in molti suoi punti si rivelava ormai anacronistico e inadatto a soddisfare le nuove esigenze economiche e sociali.
Fu così che nel 242 a.C venne istituito il praetor peregrinus, il quale “inter cives et peregrinos vel inter peregrinos ius dicit”. Egli non era vincolato né allo ius civile né alla rigida procedura delle legis actiones: risolveva invece le controversie mediante un procedimento più rapido e meno formale, quello per formulas, dove un ruolo fondamentale svolsero i nuovi concetti di aequum bonum e di bona fides.
In questa sede l’aequitas fu quel principio che permise al pretore – nella formulazione delle actiones contenute nel suo editto – di distaccarsi dallo ius civile per addivenire a soluzioni giuridiche più innovative e maggiormente rispondenti alla nuova coscienza sociale. Essa si impose dunque come forza creativa di diritto ogniqualvolta le antiche determinazioni dello ius civile non si rivelassero più adatte a disciplinare i rapporti economici-giuridici. Come affermò Calasso, l’evoluzione del diritto romano vide nell’aequitas il proprio principio mediatore, “un unicum nella storia”.
A partire dal II sec. a.C., con la lex Aebutia, venne data ai cives la possibilità di rivolgersi al praetor urbanus utilizzando il procedimento formulare in luogo di quello per legis actiones. Anche qui si assistette ad una frequente opera derogatrice dello ius civile (anche tramite nuove actiones ed exceptiones) fino alla formazione di un nuovo sistema giuridico cui fu dato il nome di ius honorarium. Quest’ultimo non si sostituiva allo ius civile (sempre considerato il “vero” diritto dai romani): lo prendeva piuttosto come base di partenza per l’elaborazione di nuovi istituti e di nuove soluzioni, che trovavano la propria legittimazione nell’imperium del magistrato e la propria ispirazione nella dottrina e nelle opere dei giuristi più illustri (auctoritas prudentium).
È curioso notare che un dualismo simile a quello tra ius civile e ius honorarium si presentò nel diritto inglese circa millecinquecento anni più tardi, dove accanto ad un Common Law ormai immobile e irrigidito dalla cosiddetta “serrata dei writs” si formò un nuovo impianto giuridico, l’Equity, dotato di un proprio sistema giudiziario atto a risolvere le controversie proprio secondo equità: il risultato fu la creazione di nuovi istituti giuridici che si affiancarono a quelli più risalenti.
Tornando al diritto romano, l’aequitas dell’età classica finì in conclusione per rappresentare quell’ideale di perfetta giustizia a cui l’intero ordinamento doveva conformarsi. Questo ruolo si rafforzò ulteriormente nell’epoca successiva: infatti una famosa costituzione di Costantino del 314 affermava: “Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem”. Le ragioni dell’equità e della giustizia (da intendersi qui come sinonimi) devono sempre prevalere su quello del diritto stretto.
Nell’epoca giustinianea, anche per via dell’influenza del Cristianesimo, l’equità romana conobbe una trasformazione non indifferente, finendo per identificarsi in molte circostanze con nuovi principi di matrice religiosa, quali la misericordia e la benignitas, come di fatto avveniva nelle actiones arbitrariae, in cui “permittuntur iudici ex bono et aequo aestimare”: i giudici molto spesso decidevano le controversie secondo i suddetti principi teologici, dando vita a quell’aequitas che in tempi più tardi venne poi definita sprezzantemente come “cerebrina” e “bursalis” (che si tira fuori dalla borsa all’occorrenza). L’equità andava sempre più affermandosi come un’applicazione benevola della legge, quando invece in epoca classica poteva benissimo essere anche un’aequitas severitatis, vale a dire un’equità che conduceva a soluzioni più severe di quelle previste dalla legge.
L’aequitas naturalis in particolare finì per sovrapporsi allo ius naturale, che cominciava ad
essere inteso proprio in questo periodo come l’ordine naturale delle cose stabilito da Dio.

L’aequitas nelle fonti romane: Cicerone e Labeone

Sarebbe un lavoro interminabile rendere conto di tutte le principali definizioni di aequitas contenute nelle fonti romane. È tuttavia necessario concentrare l’attenzione su alcune di esse per arrivare alla delineazione di quegli elementi comuni che ci possano consentire di dare un’idea del concetto di aequitas romana, seppur approssimativa.
ciceroneUno degli autori più fecondi sul tema fu Cicerone. Prima di tutto, Cicerone delinea l’aequitas secondo il suo significato originario di eguaglianza e parità: “valeat aequitas, quae paribus in causis paria iuria desiderat”. L’equità dunque appare come la necessaria eguaglianza di trattamento giuridico (paria iuria) a fronte di una parità di situazioni (paribus in causis). In sintesi, essa richiede che a situazioni uguali corrisponda un eguale disciplina.
In seconda battuta, Cicerone parifica l’aequitas alla iustitia: “Iustitia est aequitas” è la brevissima ma quanto mai significativa definizione che troviamo in Rhet. Her. 3.3. Essa trova in parte conferma nella celebre definizione di Celso: “Ius est ars boni et aequi”, dove si mette in luce lo stretto nesso tra diritto, giustizia ed equità.
Altrettanto fondamentale è la distinzione fra aequitas constituta ed aequitas naturalis: la prima è quella insita nell’ordinamento, la seconda è quella che sta al di fuori di esso. In relazione all’aequitas constituta, Cicerone ne distingue tre species: una pars legitima (quella rinvenibile nello ius scriptum), una conveniens (fondata sugli accordi) e infine una moris vetustate firmata (consolidata cioè negli mores degli antichi). Questo tipo di equità coincide perfettamente col diritto: “Ius civile est aequitas constituta”. Cicerone inoltre afferma che la caratteristica propria dello ius civile è quella di essere aequabile – neque enim aliter esset ius – e che la legge stessa deve considerarsi fons aequitatis. Tuttavia l’equità non si esaurisce completamente nello ius: una parte di essa – cioè l’aequitas naturalis – ne rimane fuori, svolgendo comunque un ruolo fondamentale per l’ordinamento. Tale equità ha infatti una funzione di ispirazione e di incitamento: potremmo affermare che essa stessa aspiri a divenire ius o per meglio dire a modellare il diritto vigente, correggendolo, modificandolo, rendendolo più confacente alla coscienza comune e alle nuove esigenze sociali.
Va infine ricordato che fra le diverse significazioni dell’equità nei testi ciceroniani troviamo anche quella di criterio interpretativo della legge: “Nihil esse tam regale quam explanationem aequitatis, in qua iuris erat interpretatio, quod ius privati petere solebant a regibus”. Anche in Labeone troviamo frequenti riferimenti all’aequitas, così come al suo contrario, l’iniquitas. In particolare Labeone si serviva dell’equità per formulare soluzioni innovative, in pieno accordo dunque con lo spirito dell’aequitas romana.
Possiamo citare un paio di esempi. In un caso Labeone teorizza l’applicazione analogica dell’editto “de incendio ruina rate nave expugnata” all’ipotesi di rapina di una villa o di una casa, e ciò per ragioni equitative. Il celebre giurista romano, a fronte della lacuna normativa, asseriva che l’assalto dei pirati potesse essere paragonato all’aggressione di una villa da parte di briganti. Qui dunque l’aequitas torna nella sua accezione ciceroniana di eguaglianza: a fronte di situazioni simili è necessaria una medesima disciplina. L’equità serve in questo caso a Labeone per giustificare un’applicazione analogica della legge.
Un secondo esempio è rinvenibile in una decisione di Labeone in materia di dolo: “il giurista considera iniquum che si consenta all’attore nei cui confronti sia stata concessa una exceptio doli di contrapporre una replicatio doli; infatti, l’equità che giustifica la tutela concessa dal magistrato con l’exceptio doli non può ammettere che l’autore del raggiro tragga in alcun modo vantaggio dal suo comportamento immorale” (L. Solidoro Maruotti). In questo caso dunque viene negata una particolare tutela processuale con la giustificazione che la sua concessione sarebbe “iniqua”, contraria dunque al comune sentimento di giustizia (“iustitia est aequitas”).

Sintesi del concetto

Possiamo provare a riassumere i tratti distintivi dell’aequitas romana, in particolare di quella classica. Rimane tuttavia il rischio dell’approssimazione, né si pretende di dare una definizione esaustiva del concetto.
L’aequitas romana coincide essenzialmente con la perfetta giustizia dalla quale l’ordinamento non deve mai distaccarsi e a cui invece deve sempre ispirarsi, modificando le proprie soluzioni qualora la coscienza comune e le nuove istanze sociali lo richiedano. Secondo l’opinione di Guarino, almeno fino all’età classica i termini aequum e iniquum hanno significato infatti la rispondenza o meno della norma alla coscienza sociale del momento storico in cui essa trovava applicazione, ragion per cui ciò che era iustum (cioè conforme a ius) poteva anche apparire iniquum, e ciò che appariva aequum poteva anche essere iniustum.
L’equità così intesa costituisce un vero e proprio “principio informatore del diritto”, qualcosa che sta nello stesso tempo alla base della legge scritta, permeandola (aequitas constituta), e al di fuori di essa, spingendo verso innovazioni della norma o estensioni della stessa a casi simili (aequitas naturalis).
L’aequitas romana è inoltre quell’istanza di eguaglianza che non può accettare soluzioni diverse per casi identici. Essa “tende a ristabilire l’equilibrio turbato da una deviazione della norma giuridica all’ideale di perfetta giustizia” (P.G. Caron).
Per ultimo, l’equità vale anche come criterio ermeneutico della legge, il che ci sarebbe peraltro testimoniato da un passo di Ulpiano, dove a proposito della necessità di discostarsi dal rigore della legge ove essa produca risultati iniqui si afferma: “In summa, aequitatem quoque ante oculos habere debet iudex”.
Ci rimangono infine da analizzare le differenze con l’epieikeia aristotelica. Possiamo senz’altro notare come quest’ultima manchi di quella funzione generale propria dell’aequitas romana: l’epieikeia interviene infatti come “giustizia del caso concreto”, non tanto come principio a cui l’ordinamento deve ispirarsi. Nella visione aristotelica sembra mancare quel rapporto di influenza tra equità e diritto proprio dell’esperienza romana: l’epieikeia si manifesta solo come correttivo della legge quando essa sia difettosa a causa della propria universalità. L’aequitas romana dunque è qualcosa di più vasto e totalizzante: se è anche epieikeia, “essa peraltro non è solo epieikeia” (A. Guarino).