“La morte della patria”, Ernesto Galli Della Loggia

morte patria

L’espressione “morte della patria”, dal sapore tragico e dalle implicazioni radicali, si legge per la prima volta nel De profundis di Salvatore Satta del 1948: “La morte della patria è certamente l’avvenimento più grandioso che possa occorrere nella vita dell’individuo“. A questa citazione è ispirato il titolo del pamphlet di Ernesto Galli Della Loggia, secondo il quale la crisi dell’idea di nazione in Italia ha avuto inizio con l’umiliante sconfitta militare patita nell’ultima guerra mondiale: l’armistizio dell’8 settembre – seguito dal crollo dell’intero apparato statale italiano e dall’occupazione del suolo patrio da parte di eserciti stranieri – avrebbe infatti rappresentato un durissimo colpo ad ogni successiva costruzione politica incentrata sull’ideale di patria, qualunque essa fosse. Quel concetto di nazione che risaliva ai tempi del Risorgimento ed aveva segnato la vita pubblica dello Stato unitario fin dalla sua creazione risentì grandemente degli eventi del ’43-’45, che furono da molti vissuti come la dolorosa rivelazione di una fino ad allora inconfessabile debolezza morale del popolo italiano. A livello politico, questo scoramento collettivo non poteva non tradursi nell’affermazione di schemi e dottrine che prescindessero dal concetto di nazione o che quanto meno non ne facessero un proprio punto centrale. Non a caso le due principali ideologie del dopoguerra italiano furono di ispirazione internazionalista: il cattolicesimo politico della Dc e il marxismo del Pci. L’idea di patria restava in entrambi i casi ai margini.

Strettamente legate alla “morte della patria” sono inoltre alcune rilevanti questioni storiche mai sufficientemente indagate, che riguardano da vicino le origini della nostra Repubblica. In particolare, l’autore dedica un’approfondita riflessione sulle difficoltà incontrate fin dal dopoguerra dalla nostra Resistenza a fungere da matrice di una nuova identità nazionale che potesse in qualche modo cancellare l’onta della sconfitta militare e ricostruire su basi democratiche un sentimento comunitario e civile, oltre che una memoria storica accettata e condivisa. Nonostante i molti sforzi compiuti dalla storiografia tradizionale per raffigurare la Resistenza come un evento di riscossa patriottica, i fatti testimonierebbero in realtà un movimento resistenziale fortemente diviso al suo interno per divergenza di valori politici e di obiettivi, privo di un leader carismatico in cui tutti potessero riconoscersi (un De Gaulle italiano, per intenderci) e soprattutto limitato pesantemente dal proprio ruolo subalterno rispetto allo straniero (l’Urss nel caso del Pci, gli Alleati per tutte le altre forze del CLN). Le forze della Resistenza erano unite sul versante dell’antifascismo, ma non possedevano una comune idea di nazione e di patria, essendo troppo divaricate, anzi contrapposte, le loro rispettive ideologie. Risultava poi particolarmente problematica ai fini della definizione di una nuova identità nazionale l’ideologia del Pci, che con particolare riferimento al confine orientale (Trieste, Istria) mostrò a più riprese un’inquietante inclinazione anti-nazionale, piegata agli interessi “di una presunta patria socialista diversa dalla propria”.

Per quanto la Resistenza abbia conosciuto in molti casi anche un’ispirazione patriottica (come testimoniano quelle “innumerevoli lettere dei condannati a morte antifascisti, che terminano con le parole ‘viva l’Italia’ o altre analoghe”) secondo Galli Della Loggia l’esistenza di un conflitto ideologico al suo interno e di un insanabile scontro all’esterno coi fascisti (scontro di per sé “incompatibile con qualsivoglia cultura politica ispirata al concetto di nazione”, in quanto basato sull’idea di una lotta tra due Italie opposte ed acerrime nemiche) non le hanno consentito purtroppo di svolgere quel ruolo di momento fondativo di una rinnovata identità nazionale che molti nel corso dei decenni hanno voluto attribuirle.

Il trattato di pace del 1947 avrebbe comportato per l’Italia una consistente perdita di sovranità, che tuttavia negli anni successivi venne generalmente accettata dalla popolazione come naturale ed inevitabile, a testimonianza di una ormai erosa concezione di indipendenza ed interesse nazionale. Ad acuire tale processo contribuì inoltre una progressiva ed incalzante americanizzazione dei costumi e delle forme di intrattenimento, dalla musica ai film. L’Italia si avviava così alla propria modernizzazione in una “condizione di assoluta debolezza politica del dato nazionale”.

Secondo Galli Della Loggia negli ultimi anni si starebbe assistendo tuttavia ad un risveglio del sentimento nazionale, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Con riferimento al caso italiano, questa inversione di rotta sarebbe giustificata dalla “crescente consapevolezza di un prezzo particolare che l’Italia ha pagato […] a causa dell’assenza dell’idea di nazione, e dell’espulsione del sentimento di patria dallo spirito pubblico”. La crisi morale imperante in tutti i settori della politica e dell’amministrazione sarebbe infatti una diretta conseguenza della mancanza di una base di solidarietà e di un sentimento di comune appartenenza, che sono invece necessari al buon funzionamento di qualsiasi Stato.

Il saggio di Galli Della Loggia è ampiamente condivisibile in diverse sue coraggiose ed amare constatazioni, anche se a mio parere avrebbe meritato un maggior approfondimento su questioni di assoluta centralità che invece vengono appena accennate, come la diffusione capillare a livello internazionale di orientamenti ostili al concetto di patria e favorevoli piuttosto ad una progressiva integrazione culturale e politica tra Stati differenti (specialmente qui in Europa).  Una più esaustiva e convincente analisi della “morte della patria” in Italia avrebbe richiesto un raffronto tra il caso del nostro Paese e quello degli altri Stati europei, per definire meglio quanto vi sia di specificamente italiano in questo fenomeno e quanto esso invece sia stato determinato da una mutata coscienza internazionale sul concetto di patria.

Equità e diritto nella Grecia classica

Chiunque – anche chi non ha alcuna familiarità col diritto – avrà senz’altro constatato che in molte situazioni la giustizia e le leggi non coincidono. Non sono pochi infatti i casi in cui l’applicazione rigida e formale di una norma giuridica è tale da produrre risultati iniqui, cioè da ripugnare il comune sentimento di giustizia. Questa particolare circostanza – da cui il brocardo latino “summum ius, summa iniuria” – è stata motivo di riflessione fin dall’antichità. Il concetto di equità ha infatti una storia millenaria che trae origine dal mondo greco e arriva fino ai giorni nostri.

aristotele

L’equità presso i greci era nota col termine di epieikeia, che etimologicamente differisce dal latino aequitas: questo indica la parità e l’eguaglianza, quello la convenienza e la moderazione. Epieikèies infatti significa letteralmente “conveniente”. La dottrina dell’epieikeia – che tanta influenza ebbe nei secoli successivi, anche presso i canonisti – è stata formulata nel IV secolo a.C da Aristotele, al quale va senz’altro il merito di aver per primo ragionato sulle implicazioni giuridiche dell’equità. Non è un caso dunque se tutte le ricostruzioni storiche sul tema partono proprio dal filosofo di Stagira. Detto questo, bisogna però ricordare che non fu Aristotele ad inventare il concetto di epieikeia, già esistente nello spirito greco e nominato frequentemente anche da autori più antichi. E quindi, prima di analizzare i celebri scritti dell’Etica Nicomachea e della Retorica, ripercorrerò brevemente la storia della nozione di equità antecedente la riflessione aristotelica.

L’equità nell’esperienza pre-aristotelica

Nelle sue Storie, Erodoto – vissuto nel VI sec. a.C. – oppone il diritto all’equità:“L’ostinazione è una cosa riprovevole: non cercare di sanare un male con un altro male! Molti al rigido diritto preferiscono l’equità più ragionevole”. Abbiamo inoltre notizia di risoluzioni equitative delle controversie nell’Atene del V secolo a.C. : i cittadini che erano sorteggiati per adempiere alle funzioni giudiziarie nel tribunale popolare (Eliea) si impegnavano – prestando il cosiddetto “giuramento eliastico” – a decidere le cause in conformità alla legge (nòmos) e all’opinione più giusta (gnòme dikaiotàte). Gli studiosi si sono divisi sul significato da attribuire a quest’ultimo riferimento: alcuni vi hanno visto una fonte suppletiva in caso di lacune legislative, altri la possibilità di emanare sentenze che salvaguardassero l’equità del caso anche a costo di allontanarsi dal tenore letterale della legge. Vista l’assenza di un vero e proprio principio di legalità presso gli antichi greci, la seconda interpretazione probabilmente coglie più nel segno.
Il testo del giuramento eliastico non riporta la parola “epieikeia” e tuttavia in esso troviamo ancora una volta opposti il diritto stretto (espresso dai nòmoi) e una giustizia che evidentemente si situa al di fuori della legge (la gnòme dikaiotate).
Anche Platone (maestro di Aristotele) affronta in alcune delle sue opere la questione dell’epieikeia, seppur incidentalmente. I brani di riferimento in materia sono contenuti nel Politico e nelle Leggi, dove il filosofo si occupa di stabilire quale sia il governo ideale. Nel Politico – secondo le parole dello studioso Jager – troviamo come tesi centrale quella per cui “il perfetto monarca sarà sempre preferibile alla perfetta legislazione, perché la legge irrigidita nella scrittura non si può adattare con sufficiente prontezza al mutare delle situazioni. Platone infatti afferma: “Una legge, anche se comprendesse perfettamente ciò che è migliore e nello stesso tempo più giusto per tutti, non sarebbe mai in grado di dare gli ordini migliori”.
Un monarca saggio rende inutile la giustizia legale: egli stesso è epieikeies, cioè equo, capace di individuare in ogni situazione la soluzione più adatta. Più tardi però Platone si rende conto dell’eccessivo idealismo di questa sua prospettiva: il monarca perfetto non esiste e dunque il rischio concreto è quello di finire vittime degli abusi di un tiranno. Nell’opera successiva Le Leggi capovolge perciò la propria visione, sostenendo che il governo delle leggi sia senz’altro la migliore opzione politica nella realtà. Un simile governo tuttavia non può conoscere deviazioni o turbative, di qualsiasi genere esse siano: affinché l’autentica giustizia possa realizzarsi, secondo Platone è necessario che delle leggi sia dia un’applicazione rigorosa. In una simile cornice, l’epieikeia (qui intesa come mitezza ed indulgenza) risulta dannosa e pericolosa: “L’equità, infatti, e l’indulgenza sono un’infrazione del significato compiuto e perfetto della giustizia autentica”.
L’epieikeia dunque, già prima di Aristotele, viene configurata in termine antitetici rispetto al diritto. A volte se ne auspica l’utilizzo, altre volte – come in Platone – si vuole mettere in guardia da essa e dai suoi presunti effetti distorsivi.

L’epieikeia aristotelica

Ora possiamo venire ad Aristotele. Per ricostruire la sua dottrina dell’epieikeia, è necessario partire anzitutto dal testo dell’Etica Nicomachea (libro V).
Dopo aver analizzato il rapporto intercorrente fra equo (epieikeies) e giusto (dikaios), ed aver specificato che l’equo “è sì giusto, ma non il giusto secondo la legge”, il filosofo aggiunge che esso deve essere considerato come il “correttivo della giustizia legale”, infatti: “è questa la natura dell’equo: un correttivo della legge, laddove essa è difettosa a causa della sua universalità”.
Il punto è fondamentale, dal momento che tutta la dottrina di Aristotele in tema di equità verte sul carattere universale della norma a causa del quale molto spesso la legge risulta difettosa: di alcuni casi infatti “non è possibile trattare correttamente in universale”. Il legislatore dunque è costretto ad approssimare, prendendo in considerazione solo l’id quod plerumque accidit, vale a dire ciò che si verifica nella maggior parte dei casi.
L’errore non sta nella legge né nel legislatore, ma “nella natura della cosa, giacché la natura delle azioni ha proprio questa intrinseca caratteristica”.
Come in molte altre circostanze, Aristotele mostra un orientamento diverso da quello del proprio maestro Platone, e a differenza di quest’ultimo che considerava l’equità uno sviamento dall’autentica giustizia, egli ritiene necessario farvi ricorso proprio con riferimento a quella minoranza di casi sui quali il legislatore non ha potuto porre il proprio sguardo.
“Quando dunque la legge parla in universale, ed in seguito avviene qualcosa che non rientra nell’universale, allora è legittimo, laddove il legislatore ha trascurato qualcosa e non ha colto nel segno, per aver parlato in generale, correggere l’omissione, e considerare prescritto ciò che il legislatore stesso direbbe se fosse presente, e che avrebbe incluso nella legge se avesse potuto conoscere il caso in questione”.
Il legislatore, dovendo disciplinare in generale una determinata fattispecie concreta, è impossibilitato nel valutarla in tutte le sue sfumature, o per meglio dire in tutti i suoi mutamenti, ed è dunque costretto a modellare la norma tenendo in considerazione solo ciò che si verifica nella maggior parte dei casi. Questo però non significa che la corrispondente minoranza non sia disciplinata. La norma c’è e vale anche per quei casi, e tuttavia mal si adatta ad essi perché il legislatore – costretto a generalizzare – ha dovuto ometterli dalla propria valutazione.
Quello che propone Aristotele dunque è la disapplicazione della legge per far posto ad una norma che il giudice ha il compito di individuare ponendosi nell’ottica del legislatore: “Equo è chi non è pignolo nell’applicare la giustizia fino al peggio, ma è piuttosto portato a tenersi indietro, anche se ha il conforto della legge”.
Aristotele approfondisce ulteriormente il tema nella Retorica. Qui, dopo aver ribadito che “l’equo sembra essere giusto, ma esso è il giusto che va oltre la legge scritta” afferma:
“Ciò avviene in parte per volere dei legislatori, in parte non per loro volere: il secondo caso è quando sfugge loro qualcosa, il primo quando essi non possano prescrivere esattamente, ma sia necessario dare una formula generale, che non vale universalmente, ma solo per lo più”.
La legge dunque può rivelarsi difettosa non solo per le ragioni precedentemente esposte (generalizzazione della norma) ma anche per una semplice svista del legislatore. In entrambi i casi l’epieikeia interviene suppletivamente, come fonte formale di diritto. Ci sono inoltre casi in cui il giudizio si basa sempre ed esclusivamente su valutazione equitative, a prescindere da quanto prescrive la legge: più precisamente, si tratta dei casi in cui le parti preferiscono un arbitrato. A tal proposito Aristotele scrive: “[essere equi] è preferire un arbitrato piuttosto che una lite in tribunale: infatti l’arbitrato bada all’equità, il giudice alla legge; e l’arbitrato è stato inventato proprio per questo, per dar forza all’equità”.
L’epieikeia svolge infine un’ultima funzione secondo Aristotele: essa infatti può fungere anche da criterio ermeneutico della legge, e in questa veste si manifesta come interpretazione del dato normativo non secondo il tenore letterale della norma ma in conformità allo spirito della legge. Sempre nella Retorica troviamo il seguente passaggio: “Essere equi significa essere indulgenti verso i casi umani, cioè badare non alla legge, ma al legislatore, e non alla lettera della legge, ma allo spirito del legislatore”.
In conclusione possiamo affermare che per Aristotele l’equità è “il diritto del caso singolo” e può svolgere, a seconda dei casi, una funzione suppletiva, correttiva o ermeneutica.